MOZIONE n. 61 del 01/09/2016
Mozione n.61/10^ di iniziativa del Consigliere A. NICOLÒ recante: "In merito all'attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale a favore dei titolari di pensione"

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
-l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell'art. 34, c. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 € mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione. su un totale anno 2012 di n. 16.533.152 pensionati-pari circa il 27,5% della popolazione residente in Italia, sono stati esclusi dalla rivalutazione n.5.242.161 pensionati (8,74% della Popolazione ITALIANA e quindi anche del nostro territorio) in pratica un pensionato su tre, cosi suddivisi: n.5.192.521 pensionati 31,4% da 3 volte a 14 volte il minimo e n.49.640 pensionati 0.3% a oltre 14 volte il minimo. Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati - Anno.2014;
(Allegato n.1) -la Corte Costituzionale, con Sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: "l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo IN PS, nella misura del 100 per cento”);
-per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquistato retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione;
b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;
-successivamente alla richiamata sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo, mediante l'articolo 1, comma 1, a una solo parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;
-che in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 € mensili lordi;
-in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 (Allegato n.2), hanno oscillato tra i 150 e gli 800 € (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con la impropria e ingannevole descrizione "CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il D.L. n. 65/2015 convertito dalla Legge 109/2015;
-come espressamente dichiarato dall'INPS con la Circolare 25 giugno 2015, n. 125 "Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013". Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014- 2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter della I. n. 214/2011, introdotti dal d.l. n. 65/2015);
-come rilevato dall'INPS, "L'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 nella misura del 50% dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40%, al 20% o al 10%, rispettivamente del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013);
-l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi;
circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi;
circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi;
-trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti") il d.l. n. 65/2015 è illegittimo e comunque irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati sia per quanto riguarda la ricostituzione;
considerato che: -come rileva la Corte Costituzionale al paragrafo 10 della sopra citata sentenza sono "stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività" ed è stato disatteso "il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.";
-il Governo con il decreto legge n. 65 del 2015 aggira il disposto della sentenza della Corte Costituzionale e tenta di neutralizzarlo, incidendo retroattivamente su "diritti acquisiti", il diritto dai titolari dei trattamenti pensionistici a vedersi riconosciuta integralmente la rivalutazione per gli anni 2012-2013, anche ai fini della determinazione degli assegni di pensioni successivi, secondo i meccanismi al tempo vigenti;
-il provvedimento del Governo, in un già serio momento di difficoltà dei cittadini e delle famiglie, arreca un grave e permanente pregiudizio a fasce della popolazione particolarmente deboli e "indifese", che non dispongono di strumenti di pressione o di reazione efficaci (ad esempio lo sciopero);
-la grave ingiustizia nei confronti di una così vasta platea di cittadini si è consumata nel silenzio delle istituzioni, dei mezzi di informazione e in larga misura anche dei sindacati;
-l'INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale (Messaggio 12 giugno 2015, n. 4017 (Allegato n.3): "Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato". Con detta comunicazione l'INPS di fatto si sostituisce pericolosamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti la legge 30 marzo 2001, n.152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" all'articolo 15, comma 1, primo periodo, precisa che "Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". L'INPS, con il suo messaggio dunque si appropria del ruolo del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico, che come noto viene autorizzato dal medesimo Ministero solo a valle dell'attività di accertamento sul territorio svolta dai propri ispettori;
nonostante ciò, i Patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelate gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni;
con grave pregiudizio per i principi fissati dalla citata legge n.152;
-sebbene il provvedimento di cui al decreto-legge n. 201 abbia lasciato indenni i 2 terzi dei beneficiari di trattamenti pensionistici, è ragionevole presumere che una fascia consistente di popolazione e di famiglie possa comunque essere messa in difficoltà dalla deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a 3 volte il minimo INPS;
-a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 65, la Corte dei Conti dell'Abruzzo, seguendo la linea già tracciata dapprima dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna e poi da quella delle Marche, e dai Tribunali di Palermo, Brescia e Milano, ha accolto, con ordinanza, il ricorso di cittadini contro l'INPS, e sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 65 in quanto appare confliggere con gli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 57 della Costituzione nonché con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione rispetto all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 1 del protocollo addizionale di detta convenzione ratificata e resa esecutiva con la legge n. 4 agosto 1955, n. 848;
-dal Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2016 si apprende che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 228 del 2 marzo 2016 e dagli Atti approvati del Consiglio Regione Veneto si apprende che il Consiglio regionale del Veneto con Delibera n. 108 del 18 maggio 2016 ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 133 del 27 aprile 2016. Entrambi i Consigli Regionali impegnano la rispettiva Giunta regionale ad esercitare ogni utile pressione sul Governo, affinché venga data piena e concreta applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, riguardante i pensionati italiani, con importo pensionistico mensile lordo superiore a 3 volte la pensione minima;
-il testo della mozione appare pienamente condivisibile in quanto le sentenze della Corte Costituzionale devono trovare piena attuazione ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione;
Impegna la Giunta regionale
a intervenire nei confronti del Governo affinché sia approvato nel più breve tempo possibile un atto avente forza di legge che dia piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, ai sensi e nella misura prevista dall'art. 34, I. n. 448/1998 e art. 69, I. n. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'art. 1, c. 483, I. n. 147/2013 per gli anni 2014-2016, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi: per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 39,1. n. 288/2000;
per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013. Allegato n.l N. di pensionati e importo lordo anno e mese del reddito pensionistico per classi di reddito mensile al 31-12-2012 (1) Le classi di reddito pensionistico sono determinate in base all'importo del trattamento minimo 2012 pari a 481,00 euro mensili (2) Non sono compresi gli assegni di cura erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano nè le pensioni erogate dagli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidenza della Repubblica, ecc.) -Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012 2012 da..a.. volte il minimo 2012 Classi di reddito pensionistico mensile (escluso il rateo della tredicesimaX2) 2012 Numero pensionati (2) 2012 % pensionati per classe di reddito 2012 % pensionati su Popolaz. ITALIANA (60milioni) 2012 Importo complessivo lordo annuo del reddito pensionistico 2012 % Importo complessivo lordo annuo pensionistico 2012 Importo medio lordo anno 2012 Importo medio lordo mese 1/13 fino 3 Fino 1.443,00 11.290.991 68,3% 18,8% 114.635.325.207 42,38% 10.153 781,0 da 3 a 5 Da 1.443,01 a 2.405,00 3.813.942 23,1% 6,4% 90.724.593.070 33,54% 23.788 1.829,8 da5a6 Da 2.405,01 a 2.886,00 627.569 3,8% 1,0% 21.324.288.480 7,88% 33.979 2.613,8 4.441.511 26,86% 7,40% 112.048.881.550 41,43% 25.228 1.940,6 da 6 a 7 Da 2.886,01 a 3.367,00 298.701 1,8% 0,5% 12.021.625.588 4,44% 40.246 3.095,9 da 7 a 8 Da 3.367,01 a 3.848,00 155.565 0,9% 0,3% 7.261.022.377 2,68% 46.675 3.590,4 da 8 a 9 Da 3.848,01 a 4.329,00 90.864 0,5% 0,2% 4.812.565.274 1,78% 52.964 4.074,2 da 9 a 10 Da 4.329,01 a 4.810,00 67.380 0,4% 0,1% 3.993.300.055 1,48% 59.265 4.558,9 da 10 a 11 Da 4.810,01 a 5.291,00 51.841 0,3% 0,1% 3.398.385.048 1,26% 65.554 5.042,6 da 11 a 12 Da 5.291,01 a 5.772,00 39.899 0,2% 0,1% 2.864.222.864 1,06% 71.787 5.522,1 da 12 a 13 Da 5.772,01 a 6.253,00 26.953 0,2% 0,0% 2.100.222.820 0,78% 77.922 5.994,0 da 13 a 14 Da 6.253,01 a 6.734,00 19.807 0,1% 0,0% 1.669.388.290 0,62% 84.283 6.483,3 751.010 4,54% 1,25% 38.120.732.316 14,09% 50.759 3.904,6 da 3 a 14 Da 1.443,01 a 6.734,00 5.192.521 31,4% 8,7% 150.169.613.866 55,52% 28.920 2.224,6 da 14a 15 Da 6.734,01 a 7.215,00 13.331 0,1% 0,0% 1.205.795.840 0,45% 90.451 6.957,7 da 15 a 16 Da 7.215,01 a 7.696,00 9.090 0,1% 0,0% 879.004.555 0,32% 96.700 7.438,5 da 16 a 17 Da 7.696,01 a 8.177,00 6.184 0,0% 0,0% 636.817.785 0,24% 102.978 7.921,4 da 17 a 18 Da 8.177,01 a 8.658,00 4.450 0,0% 0,0% 486.373.292 0,18% 109.297 8.407,5 da 18 a 19 Da 8.658,01 a 9.139,00 3.265 0,0% 0,0% 377.274.886 0,14% 115.551 8.888,6 da 19 a 20 Da 9.139,01 a 9.620,00 2.489 0,0% 0,0% 303.058.882 0,11% 121.759 9.366,1 da14a20 contr.solidarietà 6% 38.809 0,23% 0,06% 3.888.325.240 1,44% 100.191 7.707,0 da 20 a 21 Da 9.620,01 a 10.101,00 1.823 0,0% 0,0% 233.473.518 0,09% 128.071 9.851,6 da 21 a 22 Da 10.101,01 a 10.582,00 1.489 0,0% 0,0% 200.075.780 0,07% 134.369 10.336,1 da 22 a 23 Da 10.582,01 a 11.063,00 1.203 0,0% 0,0% 169.146.539 0,06% 140.604 10.815,7 da 23 a 24 Da 11.063,01 a 11.544,00 1.172 0,0% 0,0% 171.876.448 0,06% 146.652 11.280,9 da 24 a 25 Da 11.544,01 a 12.025,00 959 0,0% 0,0% 146.808.517 0,05% 153.085 11.775,8 da 25 a 26 Da 12.025,01 a 12.506,00 753 0,0% 0,0% 119.943.066 0,04% 159.287 12.252,8 da 26 a 27 Da 12.506,01 a 12.987,00 589 0,0% 0,0% 97.527.174 0,04% 165.581 12.737,0 da 27 a 28 Da 12.987,01 a 13.468,00 478 0,0% 0,0% 82.149.759 0,03% 171.861 13.220,1 da 28 a 29 Da 13.468,01 a 13.949,00 345 0,0% 0,0% 61.385.219 0,02% 177.928 13.686,8 da 29 a 30 Da 13.949,01 a 14.430,00 256 0,0% 0,0% 47.189.591 0,02% 184.334 14.179,6 da20a30 contr.solidarietà 12% 9.067 0,05% 0,02% 1.329.575.611 0,49% 146.639 11.279,9 da 30 a 31 Da 14.430,01 a 14.911,00 204 0,0% 0,0% 38.910.091 0,01% 190.736 14.672,0 da 31 a 32 Da 14.911,01 a 15.392,00 206 0,0% 0,0% 40.546.430 0,01% 196.827 15.140,6 da 32 a 33 Da 15.392,01 a 15.873,00 177 0,0% 0,0% 35.914.691 0,01% 202.908 15.608,3 da33 a 34 Da 15.873,01 a 16.354,00 130 0,0% 0,0% 27.232.964 0,01% 209.484 16.114,2 da 34 a 35 Da 16.354,01 a 16.835,00 89 0,0% 0,0% 19.193.786 0,01% 215.661 16.589,3 da 35 a 36 Da 16.835,01 a 17.316,00 91 0,0% 0,0% 20.163.998 0,01% 221.582 17.044,8 da 36 a 37 Da 17.316,01 a 17.797,00 66 0,0% 0,0% 15.058.290 0,01% 228.156 17.550,5 da 37 a 38 Da 17.797,01 a 18.278,00 76 0,0% 0,0% 17.829.540 0,01% 234.599 18.046,1 da38a 39 Da 18.278,01 a 18.759,00 50 0,0% 0,0% 12.044.241 0,00% 240.885 18.529,6 da 39 a 40 Da 18.759,01 a 19.240,00 52 0,0% 0,0% 12.835.260 0,00% 246.832 18.987,1 da 40 a 41 Da 19.240,01 a 19.721,00 41 0,0% 0,0% 10.379.070 0,00% 253.148 19.472,9 da 40 a 42 Da 19.721,01 a 20.202,00 42 0,0% 0,0% 10.888.857 0,00% 259.259 19.943,0 da 42 a 43 Da 20.202,01 a 20.683,00 48 0,0% 0,0% 12.757.549 0,00% 265.782 20.444,8 da 43 a 44 Da 20.683,01 a 21.164,00 39 0,0% 0,0% 10.600.524 0,00% 271.808 20.908,3 da 44 a 45 Da 21.164,01 a 21.645,00 32 0,0% 0,0% 8.896.399 0,00% 278.012 21.385,6 da 45 a 46 Da 21.645,01 a 22.126,00 30 0,0% 0,0% 8.539.268 0,00% 284.642 21.895,6 da 46 a 47 Da 22.126,01 a 22.607,00 29 0,0% 0,0% 8.439.824 0,00% 291.028 22.386,8 da 47 a 48 Da 22.607,01 a 23.088,00 21 0,0% 0,0% 6.229.960 0,00% 296.665 22.820,4 da 48 a 49 Da 23.088,01 a 23.569,00 34 0,0% 0,0% 10.288.371 0,00% 302.599 23.276,9 da 49 a 50 Da 23.569,01 a 24.050,00 16 0,0% 0,0% 4.951.988 0,00% 309.499 23.807,6 oltre 50 Oltre 24.050,00 291 0,0% 0,0% 114.942.323 0,04% 394.991 30.383,9 oltre 30 contr.solidarietà 18% 1.764 0,01% 0,00% 446.643.424 0,17% 253.199 19.476,9 oltre 14 Oltre 6.734,01 49.640 0,30% 0,08% 5.664.544.275 2,09% 114.112 8.777,9 Tot 2012 16.533.152 100% 27,56% 270.469.483.348 100% 16.359 1.258,4  
Allegato n.2 Cedolino Paga INPS mese agosto 2015 da 1.443 € a 2.886 € lordo mensile n. 4.441.511 Pensionati pari al 7,40% Popolazione ITALIANA Residente COMUNICAZIONE MENSILE al PENSIONATO UTENTE emessa il 06/12/2015 alle 19.15 COGNOME E NOME PENSIONE IN PAGAMENTO nel mese di Agosto 2015 S.d. INPS di » Categoria - Certificato » Descrizione Importo PENSIONE LORDA CONTRIBUTO EX ONPI TRATTENUTE IRPEF CREDITO SENTENZA C.C. 70/2012 CONG : IRPEF ANNO PRECEDENTE TRAT.ADDIZ.REG. IRPEF ANNO 2014 TRAT. ADDIZ.COM. IRPEF ANNO 2014 ACC.ADDIZ.COM. IRPEF ANNO 2015 IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO Cedolino Paga INPS mese agosto 2015 oltre 2.886 € lordo mensile n. 800.650 Pensionati pari al 1.33% Popolazione ITALIANA Residente Bonus Perequazione;
Roma venerdì 21 agosto 2015 Consultazione Applicazione Sentenza C.C. 70/2015 INPS PEREQUAZIONI – DATI ELEMETARI CONSIDERATI NEL CALCOLO - — — DATI ANAGRAFICI CHIAVE, DI PENSIONE ESITO NEGATIVO [ SUPERA 6TM 2011 E 2012 . Allegato n.3 Testo originale del Messaggio INPS ai Patronati Rivalutazione delle pensioni. Le indicazioni Inps relative al pagamento degli arretrati secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale (Inps, Messaggio 12.6.2015 n. 4017) Mittente: 0022/D.C. Organizzazione Protocollo: INPS.HERMES.12/06/2015.0004017 Data di ricezione: 12/06/2015 15,22.12 Come noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con messaggio Hermes n. 3135 del 7 maggio 2015, l'Istituto ha comunicato che eventuali richieste di ricostituzioni delle pensioni interessate all'applicazione di detta sentenza, sarebbero state definite solo a seguito dell'assunzione delle conseguenti iniziative legislative secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella citata sentenza, con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", è stato previsto che le somme arretrate dovute in applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. Ciò premesso, l'Istituto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto in oggetto, provvederà, con la citata mensilità, alla liquidazione d'ufficio delle somme spettanti ad ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento. Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato. Dette domande, inoltre, non potranno essere valorizzate con il riconoscimento di 0,25 punti previsti per gli interventi elencati nella tabella A, allegata al D.M. 20 febbraio 2013, in quanto, pur se avviate in modalità telematica, non risultano definite con esito positivo. IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE Cristina Deidda IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI Antonello Crudo IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATI VI E TECNOLOGICI Giulio Blandamura LaPrevidenza.it, 19/06/2015 (da www.la Previdenza.it)

Allegato:

01/09/2016
A. NICOLÒ